NASPI, DIS-COLL – Ecco le indennità di disoccupazione

Per le persone che hanno perso il lavoro sono previste delle indennità di disoccupazione.

Le indennità di disoccupazione consistono in aiuti economici dello Stato, erogati dall’INPS, validi su tutto il territorio nazionale.

Ogni prestazione ha caratteristiche diverse e si può ottenere, con i requisiti previsti per ogni indennità, con unadomanda online.

Gli strumenti più importanti, di cui ci occupiamo in questa pagina, sono:

  • NASpI
    Indennità di disoccupazione – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
  • DIS-COLL
    Indennità per collaboratori coordinati e continuativi – Disoccupazione Collaboratori.

Dal 2019 è stato introdotto il Reddito di cittadinanza che è compatibile con le indennità di disoccupazione.
Il Reddito di cittadinanza non modifica i requisiti e le regole per ottenere le indennità di disoccupazione.

L’ASDI – Assegno Sociale di Disoccupazione è stato abolito dal REI – Reddito di Inclusione, a sua volta sostituito dal Reddito di cittadinanza.

NASpI – Indennità di disoccupazione – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

La NASpI è l’indennità di disoccupazione che ha sostituito le precedenti ASpI e MiniASpI.

Riguarda lavoratrici e lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro dopo il 1° maggio 2015.

Come funziona

La NASpI è erogata su richiesta della persona interessata.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

EMERGENZA CORONAVIRUS: i termini per la presentazione della domanda sono prorogati da 68 a 120 giorni – art. 33 del DPCM n. 18 del 17 marzo 2020  cd. Cura Italia. 

Il termine è sospeso in caso di maternità, malattia o infortunio, vertenze sindacali, licenziamento per giusta causa.

Dopo la presentazione della domanda, entro 15 giorni, bisogna andare al Centro per l’Impiego e stipulare un patto di servizio personalizzato.

Per ottenerla occorrono vari requisiti:

  • lavorativo (almeno 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti)
  • contributivo (almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti)
  • stato di disoccupazione involontaria e Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID (la domanda di NASpI equivale a dichiararsi disponibili). 

Ci sono anche altre situazioni in cui è possibile ottenerla, in presenza di condizioni particolari (es. dimissioni indotte, dimissioni in periodo di maternità, rifiuto di trasferimento ecc.) oppure in presenza di requisiti contributivi diversi (es. periodi di lavoro all’estero, contributi figurativi, malattia dei figli con meno di 8 anni, cumulo disoccupazione agricola ecc.).
In queste situazioni è sempre preferibilerivolgersi a un patronato.

Requisiti

Per ottenere la NASpI è necessario aver perso involontariamente il lavoro subordinato.
Sono compresi anche tutta una serie di contratti relativi a: apprendisti; soci lavoratori presso cooperative; personale artistico; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono ottenerla:

  • dipendenti pubblici a tempo indeterminato
  • operai agricoli
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
  • lavoratori con requisiti per il pensionamento
  • lavoratori con assegno d’invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Viene erogata mensilmente dall’INPS.

In alternativa all’erogazione mensile, per favorire l’autoimprenditorialità, è possibile chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione, nel caso in cui si abbia intenzione di avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale di una cooperativa presso cui prestare un’attività lavorativa.
Ovviamente nel caso in cui l’attività autonoma non venga avviata la somma percepita dovrà essere restituita.

Decorrenza e durata

Se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro l’indennità spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa (con domanda presentata entro il trentottesimo giorno).

La rioccupazione nel corso degli otto giorni dopo la cessazione non comporta la sospensione della prestazione.

EMERGENZA CORONAVIRUS: i termini per la presentazione della domanda sono prorogati di 60 giorni – art. 33 del DPCM n. 18 del 17 marzo 2020  cd. Cura Italia. 

La NASpI viene pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni, senza considerare i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione o che hanno prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

I periodi di NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, sulla base delle retribuzioni degli ultimi 4 anni, stesso periodo che si considera per stabilire l’importo dell’indennità.

Si riscuote con accredito su conto corrente bancario o postale oppure su un libretto postale o con bonifico presso ufficio postale.

Quanto spetta

Corrisponde al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, con una riduzione del 3% dal quarto mese di fruizione.

Questa percentuale vale in caso di retribuzioni inferiori a un certo limite previsto dalla legge (1.221,44 euro per il 2019).
Per retribuzioni superiori il calcolo è diverso (pari al 75% dell’importo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione e lo stesso limite).
In ogni caso l’importo della NASpI non può superare un tetto massimo ( 1.328,76 euro per il 2019).

In alcuni casi l’importo si riduce (attività svolta in forma autonoma, nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, rioccupazione con contratto di lavoro intermittente ecc.) quando queste situazioni sono fonte di reddito, in base a diversi parametri.
Sul sito INPS sono disponibili altre informazioni di dettaglio.

Sospensione e decadenza

In alcuni casi la prestazione viene sospesa, per esempio in caso di rioccupazione (con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi), nuova occupazione all’estero (con contratto di massimo 6 mesi), mancata comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto.

In altri casi invece la prestazione decade, per esempio se si inizia un’attività di lavoro subordinato, senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio; oppure se non si comunica il reddito che deriva da un altro lavoro part-time.

La legge prevede l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva.
Nei casi di mancata partecipazione senza giustificato motivo è prevista la decurtazione parziale o totaledella mensilità della prestazione.
La reiterata non partecipazione alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’Impiego possono portare alla decadenza della NASpI.

In caso di lavoro all’estero la NASpI può continuare a essere percepita per un massimo di 3 mesi se si va in cerca di occupazione in un paese che applica la normativa comunitaria, esportando la prestazione. Occorre iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta trovata un’occupazione, si decade dal diritto alla NASpI. La NASpI può essere esportata in uno stato non comunitario purché convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante, trovato il lavoro decade dal diritto alla NASpI.

La NASpI viene sospesa fino a un massimo di 6 mesi se si lascia l’Italia avendo stipulato un contratto di lavoro subordinato in un paese estero che applica la normativa comunitaria. Alla fine del contratto l’indennità sospesa verrà ripristinata, a meno che non si sia già richiesta una prestazione analoga al paese ospitante come iscritti all’ufficio del lavoro dello stato estero.

Come fare la domanda

Altre informazioni sulla NASpI si trovano su NASpI – Cliclavoro – Portale a cura del Ministero del lavoro.

DIS-COLL: Disoccupazione Collaboratori.

La DIS-COLL è una indennità riconosciuta a personale collaboratore coordinato e continuativo, anche a progetto.
Dal 2017 riguarda anche assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministratori e sindaci.

Introdotta in via sperimentale nel 2015, estesa poi fino al giugno 2017, è stata stabilizzata e si applica anche per gli eventi di disoccupazione successivi.

Spetta a collaboratori e collaboratrici che hanno perso involontariamente l’occupazione che risultano aderenti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Non spetta invece a: collaboratori titolari di pensione; titolari di partita IVA; revisori di società; associazioni e altri enti.

Come funziona

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la cessazione.
Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.
In ogni caso è prevista la durata massimadi 6 mesi.

La fruizione della DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Requisiti

I beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Il requisito dell’iscrizione alla Gestione Separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra la collaborazione e altri lavori.
Dal 5 settembre 2019 occorre almeno 1 mese di contribuzione accreditata (prima erano necessari tre mesi), tra il 1° gennaio dell’anno precedente e l’evento di cessazione dal rapporto di collaborazione. Inoltre occorre lo stato di disoccupazione al momento della domanda.

Decorrenza

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, purché la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione del rapporto stesso, nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda e non incidono sulla decorrenza.

Quanto spetta

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dal versamento dei contributi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile, quando è inferiore a 1.195 euro (per il 2017, poi rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT). 
Se il reddito è superiore è pari al 75% dell’importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il tetto di 1.195 euro.

In ogni caso, l’importo dell’indennità non può superare il tetto di 1.300 euro previsto per il 2017, cifra poi rivalutata annualmente.

Dal quarto mese l’indennità viene ridotta ogni mese del 3%.

L’indennità è sospesa se ci si rioccupa con un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 5 giorni.
La sospensione viene effettuata automaticamente sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine della sospensione la prestazione viene nuovamente corrisposta per il periodo residuo.

Se si intraprende un’attività lavorativa autonoma occorrecomunicarlo all’INPS entro 30 giorni.

I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Durante il periodo di DIS-COLL si possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale.

L’indennità viene corrisposta con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o bonifico domiciliato presso le Poste Italiane.

Decadenza

Si decade dall’indennità in varie situazioni, tra cui la non partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi per il lavoro, la perdita dello stato di disoccupazione o l’inizio di un’attività di lavoro autonoma senza comunicazione all’INPS o la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di oltre 5 giorni.

Quando fare domanda

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca, dottorato di ricerca con borsa di studio ecc.
Se nel frattempo si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera, il termine rimane sospeso e riprende poi per la parte residua.

EMERGENZA CORONAVIRUS: i termini per la presentazione della domanda sono prorogati da 68 a 120 giorni – art. 33 del DPCM n. 18 del 17 marzo 2020  cd. Cura Italia. 

Entro i 15 giorni successivi occorre contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio.

Come fare la domanda

Altre informazioni si trovano su DIS-COLL – Cliclavoro – Portale a cura del Ministero del lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *